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Quando i genitori si separano come coppia, rimangono per tutto l’arco della loro vita legati ai loro figli sia sotto il profilo affettivo che giuridico.

  • Quali sono i riferimenti normativi su questo tema?
  • Quali sono gli obblighi che la legge prescrive in capo ai genitori separati?
  • Che cosa può fare il Mediatore Familiare, in caso di mancato adempimento degli obblighi genitoriali.

I riferimenti normativi
Il d.lgs n.154/2013 (Attuazione della riforma della filiazione) ha unificato la disciplina applicabile ai figli a seguito della cessazione della convivenza dei genitori, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto genitoriale. Lo scopo è quello di uniformare il trattamento giuridico riservato ai figli, indipendentemente dalle vicende che riguardano il rapporto personale dei genitori, in linea con l’obiettivo perseguito dalla legge n 54/2006 secondo la quale le disposizioni relative all’affido condiviso si applicano anche alle coppie di fatto.

Gli obblighi dei genitori

1. L’obbligo dei genitori di garantire ai figli, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi

Il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori“ (art.337 octies c.civ). Che cosa intende la legge, quando parla di rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori? I coniugi separati o i conviventi al momento della cessazione della loro convivenza, sono tenuti in ragione di un obbligo morale e giuridico a riconoscere che ciascuno di essi, ha un ruolo fondamentale nella vita presente e futura dei loro figli essendone il genitore.

A nulla, vale il fatto che a seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi, esiste un genitore collocatario e un genitore non collocatario poiché tale distinzione, pur incidendo sui tempi e le modalità di svolgimento dei turni di responsabilità del padre e della madre previsti per legge, non può e non deve impedire a ciascuno di essi, di avere un rapporto incentrato sul dialogo e sul confronto con i figli.

Il genitore collocatario (solitamente la madre), pur convivendo con il figlio o i figli non deve escludere il genitore non collocatario (solitamente il padre) dalla loro vita, avendo il dovere di renderlo partecipe di ogni momento della loro quotidianità. In particolare, nessuno dei coniugi o conviventi, indipendentemente dalla collocazione del minore, deve strumentalizzare l’eventuale risentimento che nutre verso l’ex coniuge o convivente, per allontanare il figlio dal genitore.

Il principio della bigenitorialità sancito dalla legge 54/2006, si concretizza nella condivisione delle scelte riguardanti la vita dei figli minori, che i genitori devono sempre prendere di comune accordo pur essendo separati, poiché la separazione o il divorzio incidono solo sul loro rapporto personale non riguardando il rapporto genitoriale.

Basti pensare, che la Corte di Cassazione ha condannato una madre separata, presso la quale era collocata la figlia, a corrispondere all’ex marito una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno morale subito dal medesimo, a seguito del comportamento ostile della donna che svalutava la figura dell’uomo agli occhi della figlia, impedendo alla stessa di istaurare un rapporto con il padre. Nei casi di conflittualità coniugale unilaterale o bilaterale, tali da impedire ad entrambi i genitori di esercitare correttamente il proprio ruolo genitoriale, il mediatore familiare può su istanza di parte o d’ufficio, guidare i genitori a intraprendere un percorso finalizzato ad aiutare entrambi a riconoscersi e ad ascoltarsi come genitori, nella reciproca consapevolezza di non essere più una coppia.

2. L’obbligo dei genitori di garantire ai figli un rapporto significativo con gli ascendenti e parenti di entrambi i rami genitoriali.

Il figlio minore ha il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 337 ter.civ) e “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni” (art. 371bis c.civ riformulato dal d.lgs n.154/2013). Talora la conflittualità dei coniugi, può ostacolare non solo un rapporto diretto tra i genitori e i figli ma anche un rapporto diretto tra i nonni e i nipoti. Il Mediatore Familiare, può tentare di aiutare i coniugi in conflitto a comprendere che ogni componente del nucleo familiare, ha un ruolo fondamentale nella crescita dei loro figli. I coniugi o i conviventi sono i titolari della responsabilità genitoriale dei loro figli. I nonni nel rapporto con i loro nipoti, non possono sostituire i coniugi nel loro ruolo di genitori ma non possono neanche essere gli alleati o i nemici dei coniugi ovvero, non devono essere coinvolti nel conflitto coniugale poiché, potrebbe essere compromesso l’equilibrio psico-fisico del minore. La mediazione familiare consente di attivare un dialogo costruttivo tra i coniugi e i nonni dei loro figli, all’insegna del reciproco rispetto, allo scopo di garantire l’interesse primario del minore.

Questi sono due dei principali obblighi che gravano sui genitori separati, il cui adempimento può essere impedito dalla conflittualità riguardante la coppia. L’intervento di un Mediatore Familiare, espressamente previsto dalla legge n.54/2006 sull’affido condiviso e allo stato attuale e dal d.lgs n.154/2013, è utile sia per prevenire l’eventuale inosservanza degli obblighi genitoriali, in pendenza o prima che inizi un procedimento di separazione legale dei coniugi, o per gestire le conseguenze derivanti dall’ inadempimento dei medesimi.


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