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I nonni e le nonne hanno un ruolo fondamentale nella vita dei loro nipoti, sia sotto il profilo sociale che educativo.

La legge riconosce e tutela il rapporto di parentela che intercorre tra i nonni e i nipoti indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che lega  i genitori e i  figli poiché a seguito della Legge n.219/2012 (Riforma della filiazione), tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.Infatti, la disposizione riformata di cui all’art.74 c.civ  prevede che il vincolo di parentela sussiste non solo nel caso in cui il figlio nasca in costanza del vincolo matrimoniale ma anche nel caso in cui il figlio nasca al di fuori del predetto vincolo nonché, sia un figlio adottivo. La parentela è esclusa, solo in caso di adozione di persone maggiori d’età.

I nonni, supportano la coppia nell’esercizio della loro funzione genitoriale sostituendosi talora agli stessi genitori, nel caso in cui si verifichino situazioni connotate da necessità e urgenza che precludono o rendono più difficile ai medesimi, l’adempimento degli obblighi genitoriali prescritti dalla legge. Basti pensare che l’art. 316 bis c.civ inserito dal d.lgs. n.154/2013(Attuazione riforma filiazione ) riconosce in capo agli ascendenti, in ordine di prossimità, l’obbligo di fornire “ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, quando non hanno mezzi sufficienti”,  per provvedere al loro mantenimento.

La legge riconosce ai nonni il diritto di instaurare e di mantenere un rapporto significativo con i propri nipoti poiché l’art 315 bis c.civ inserito dalla legge n.219/2012 (Riforma della filiazione) prevede che figli hanno “ il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.

1. La separazione legale o di fatto della coppia può compromettere il legame parentale e affettivo che intercorre tra i nonni e i nipoti?
Il  vincolo di parentela che lega i nonni e i nipoti, non cessa a seguito della separazione legale o di fatto dei genitori. Tuttavia, la separazione talora conflittuale dei coniugi o dei conviventi di fatto può compromettere il legame affettivo che i figli avevano instaurato con i loro nonni, prima che terminasse il rapporto affettivo dei genitori. In taluni casi, la conflittualità della coppia, può anche precludere ai nonni di avere un contatto diretto con i loro nipoti, fin dal momento della loro nascita. Infatti la conflittualità di coppia talora, induce uno o entrambi i genitori, a escludere dalla propria vita e da quella dei propri figli , i parenti del coniuge o del convivente ritenuto responsabile della cessazione del rapporto di coppia, poiché sono ritenuti direttamente o indirettamente corresponsabili della crisi della coppia o comunque, sono ritenuti sostenitori del coniuge o del convivente a cui è addebitata la separazione giudiziale o la cessazione della convivenza.

2.La legge tutela il rapporto parentale tra i nonni e i nipoti a seguito della separazione legale o di fatto della coppia?
A livello informativo è utile ricordare che l’art. 317 bis. c.civ come riformato dalla legge n. 219/2012 ( Riforma sulla filiazione) riconosce in capo ai nonni, il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni ovvero il diritto di visita. Qualora ai nonni sia impedito di esercitare il predetto diritto,( es. in pendenza di un procedimento legale di separazione)  i medesimi sono legittimati a proporre azione legale, innanzi al Tribunale del luogo di residenza abituale del nipote minorenne, per chiedere che siano adottati i provvedimenti idonei. Tuttavia, la predetta norma prevede che l’esercizio del diritto di visita degli ascendenti sia condizionato alla previa valutazione dell’interesse del minore, che ha sempre carattere preminente.

3.Che cosa  può accadere in concreto ai nonni quando l’Autorità Giudiziaria, nega ai medesimi, il diritto di visita dei nipoti?
A livello informativo è utile ricordare una vicenda legale risalente all’anno 2014, riguardante la separazione giudiziale di una coppia di coniugi ,seguita da una denuncia penale, risultata in seguito infondata, sporta dalla scuola  della figlia a carico del padre, per presunti abusi sessuali posti in essere ai danni della minore. La predetta vicenda, ha coinvolto anche i nonni della bimba, in quanto genitori del padre della minore.  Vi riporto in breve, l’estratto di un articolo pubblicato, sul sito Persone e Famiglia, il 30.01.2015 relativo alla causa legale intentata dai nonni paterni della minore, per ottenere il riconoscimento del loro diritto di vedere la nipote a seguito della separazione legale del loro figlio (Manuello, Nevi c. Italia), che è stato segnalato dall’Associazione Nonne e Nonni penalizzati dalle Separazioni.
La bambina “fino all’età di cinque anni aveva vissuto a stretto contatto con i nonni paterni, che avevano comprato una casa al figlio vicino alla loro, ma poi giunge la separazione e la denuncia, da parte della scuola della bimba, di abusi sessuali da parte del padre. Parte anche l’azione di decadenza della potestà genitoriale presso il Tribunale dei Minori e  la minore è affidata ai servizi sociali con collocazione presso gli altri nonni, quelli materni. Per anni i nonni chiedono, tramite il Tribunale per i minori di poter vedere la nipotina, ma operatori del servizio sociale ed esperti consentono loro, solo un rapporto a distanza, fatto di scambi di lettere. Secondo gli psicologi per la bambina è dannoso vedere i nonni perché collegati alla figura paterna… Il processo penale conto il padre si conclude con la sentenza di assoluzione. Al genitore non viene tolta la potestà sulla figlia ma gli incontri, sia col padre che con i nonni rimangono ancora sospesi. I nonni ricorrono in Cassazione decorsi 7 anni dall’ultima volta che sono stati con la nipote. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per motivi procedurali.” I nonni paterni, hanno adito con ricorso, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, deducendo  a carico dell’Italia, la violazione del loro diritto al rispetto della vita familiare, sancito dall’art 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte Europea con la sentenza del 20 Gennaio 2015  “ha condannato l’Italia per non aver compiuto gli sforzi adeguati e sufficienti per preservare il rapporto di parentela tra i nonni e la loro nipote a seguito della separazione dei genitori e del sospetto di abuso sessuale nei confronti della minore da parte del padre”.

4.La Mediazione Familiare, può impedire che la conflittualità genitoriale comprometta il rapporto parentale e affettivo che lega nonni e  nipoti?
La mediazione familiare è un percorso extragiudiziale, funzionale a mantenere e talora a recuperare, i legami familiari che possono essere compromessi sia a causa della conflittualità genitoriale che a causa della conflittualità di coppia. Ricordo che l’art. 1 della Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, approvata nell’anno 2018 dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, dichiara che “I figli hanno il diritto di conservare intatti i loro affetti, di restare uniti ai fratelli, di mantenere inalterata la relazione con i nonni, di continuare a frequentare i parenti di entrambi i rami genitoriali e gli amici”. Il mediatore familiare può, previo consenso o su richiesta dei genitori o dei conviventi di fatto che scelgono di separarsi, accogliere in talune sedute di mediazione, i nonni ovvero i genitori di ciascun componente della coppia, allo scopo di consentire ai medesimi di instaurare un dialogo costruttivo, necessario per gestire il conflitto familiare nato a seguito della crisi della coppia, culminata nella separazione . La mediazione familiare è uno spazio neutro, in cui i genitori che vivono il momento della separazione e i nonni che indirettamente subiscono gli effetti della separazione, hanno la possibilità di esprimere le proprie aspettative, in merito al ruolo che intendono avere nella vita dei figli e nipoti, in un clima di reciproco rispetto, a seguito della separazione legale o di fatto della coppia . Ricordo, che il mediatore familiare non fornisce direttive ai genitori e ai nonni, in merito a quali siano le scelte da prendere nell’interesse dei figli/nipoti in quanto è terzo e imparziale rispetto ai medesimi. Tuttavia, il mediatore ricorda ai genitori e ai nonni attraverso un percorso guidato, che ciascuno dei medesimi, ha un ruolo specifico nella vita del minore, il quale ha diritto come figlio e nipote di instaurare un rapporto costruttivo e equilibrato con ciascuno dei medesimi, senza essere indotto ad allontanarsi da taluno dei suoi familiari, a causa del conflitto familiare in cui non deve essere coinvolto, in quanto potenzialmente distruttivo del suo equilibrio psicofisico.

(Autore: Dott.ssa Fiamma Raugei)

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