La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU)
Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) è un professionista che, secondo quanto prevede il nostro ordinamento processuale agli art. 61/64 del c.p.c., dopo aver ottenuto l’iscrizione all’Albo del Tribunale di competenza, affianca il giudice affinché questo possa acquisire particolari e speciali cognizioni tecniche necessarie per la decisione della controversia.
Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l’intervento del CTU questi deve essere sintetico e preciso rispetto alle domande che gli vengono poste, in modo da chiarire al giudice esattamente quegli elementi che egli intende valutare per giungere ad una decisione.
Il CTU dunque, in qualità di “tecnico ausiliario” del giudice, fondamentalmente deve illuminare l’organo giudicante cercando di risolvere i problemi e non crearne di nuovi; dare al giudice tutti i chiarimenti che di volta in volta gli sono richiesti; rilevare tutti i fatti per lui importanti alla fine di una valutazione tecnica; analizzare i fatti rilevati in relazione alla proprie cognizioni ed alle domande a lui rivolte; essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico; confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati; riferire al giudice tutte quelle circostanze che possono interferire con l’espletamento dell’incarico; chiedere eventualmente al giudice l’autorizzazione ad agire nel caso si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell’incarico ecc.
da Gaiffi*, S. (2011). La consulenza Tecnica e Peritale presso il Tribunale. Intervista apparsa su Nuovi orizzonti, 5, p. 30.
*Dott. Sergio Gaiffi, psicologo-psicoterapeuta, Consulente Tecnico per il Tribunale di Prato, Collaboratore del Centro Studi Specialistici Kromos in ambito peritale.
Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l’intervento del CTU questi deve essere sintetico e preciso rispetto alle domande che gli vengono poste, in modo da chiarire al giudice esattamente quegli elementi che egli intende valutare per giungere ad una decisione.
Il CTU dunque, in qualità di “tecnico ausiliario” del giudice, fondamentalmente deve illuminare l’organo giudicante cercando di risolvere i problemi e non crearne di nuovi; dare al giudice tutti i chiarimenti che di volta in volta gli sono richiesti; rilevare tutti i fatti per lui importanti alla fine di una valutazione tecnica; analizzare i fatti rilevati in relazione alla proprie cognizioni ed alle domande a lui rivolte; essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico; confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati; riferire al giudice tutte quelle circostanze che possono interferire con l’espletamento dell’incarico; chiedere eventualmente al giudice l’autorizzazione ad agire nel caso si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell’incarico ecc.
da Gaiffi*, S. (2011). La consulenza Tecnica e Peritale presso il Tribunale. Intervista apparsa su Nuovi orizzonti, 5, p. 30.
*Dott. Sergio Gaiffi, psicologo-psicoterapeuta, Consulente Tecnico per il Tribunale di Prato, Collaboratore del Centro Studi Specialistici Kromos in ambito peritale.